Decreto Legislativo n.196, 20 giugno 2003: i dati personali, redditi online ed altre amenità
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 - Supplemento Ordinario n. 123
| Art. 1-74 | Artt. 75-160 | Artt. 161-186 | Allegati A e B | Allegato C |
http://www.parlamento.it/leggi/deleghe/03196dl.htm
Il reddito non è un dato sensibile. Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
Art. 4
(Definizioni)
d) “dati sensibili”, i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonche’ i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
Aggiornamento
Redditi online, il Fisco al Garante
“Una questione di trasparenza”
IlROMA - “La diffusione dei dati reddituali con modalità telematiche da parte dell’autorità pubblica costituisce un elemento di garanzia, trasparenza e affidabilità dell’informazione”. Arrivano dall”Agenzia delle entrate le delucidazioni chieste dal Garante della privacy, in cui si spiegano le motivazioni alla base delle decisione di pubblicare on line le dichiarazioni dei redditi.
(5 maggio 2008)
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Quindi l’Innominabile s’è dimenticato di rendere “dato sensibile” la dichiarazione dei redditi? Non so perché, ma mi vien da ridere…
Hai visto? Strane cose succedono in questo mondo che gira al contrario pur essendo l’asse terrestre ancora ben allineato ed il campo magnetico non abbia ancora dato segni di cedimento.
Non credo c’entri niente in questo caso la definizione di “dato sensibile personale”, e in effetti se vi dicessi quanto guadagno e lo diceste a giro non commettereste reato, al contrario per diffondere la mia religione dovreste chiedermi il permesso, ecc.
Secondo me nel caso specifico si confonde pubblicazione con accessibilità di questi dati; la pubblicazione delle dichiarazioni è giustamente dovuta (presso i comuni come spesso detto) ma l’accessibilità è altrettanto giustamente controllata come stabilisce la legge. NON ESISTE dunque il “diritto di accesso” di cui tanti parlano nei commenti a questo articolo.
L’accessibilità dei dati finanziari di ogni contribuente è stabilita dal comma 6 dell’art. 24 legge n.15/2005, che modifica la legge 241/90 appunto riguardo il diritto d’accesso ai documenti amministrativi, e non può essere violata rendendo accessibili a tutti i dati così come è stato fatto:
“Il diritto di accesso è escluso: quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all’amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono.” (http://www.parlamento.it/leggi/05015l.htm comma 6 art. 24).
Se volete dunque accedere alle dichiarazioni dei redditi di un cittadino o di una imprese dovete recarvi presso il comune e fare esplicita richiesta che deve essere motivata (e potrebbe essere pure rifiutata), e dopo non potete comunque diffondere tali dati ai quattro venti; cosa ben diversa dallo sputtanamento totale dei tati di tutti i contribuenti italiani fatta da Visco.
Propria in base a quanto sopra il Codacons ha sporto denuncia, e secondo me non fa una piega.
Ciao.
- AyP
Oddio, la cosa è un po’ diversa. L’articolo 24 comma 6 recita (cito dal tuo link):
“Con regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di sottrazione all’accesso di documenti amministrativi: [...] d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all’amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;”
L’articolo 17 comma 2 della 400/1988 recita:
“Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l’esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l’abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall’entrata in vigore delle norme regolamentari.”
Dunque, essendo state rispettate le procedure, ed essendo il Governo a dover prendere la decisione, credo proprio che si possa tranquillamente fare. Questo al di la’ della condivisibilità del provvedimento.
per maestrinalisergica:
Come avevo scritto secondo me la pubblicazione indiscriminata (ma più che altro l’accesso indiscriminato) in rete di tutti i dati che riguardano aspetto professionale e finanziario di privati e aziende (come indica la legge) viola la legge stessa che richiede al governo (o da chi per lui) di fare una valutazione riguardo questi casi. La valutazione non è possibile quanto tutti i dati di chiunque sono resi accessibili comunque a tutti senza controllare nemmeno chi vi accede e per quali ragioni.
In pratica il governo prima di fare quello che ha fatto doveva modificare o creare una apposita legge, o altrimenti con la sua azione ha di fatto annullato e reso vano un intero comma della legge vitente. Secondo me è una grave violazione.
Ciao.
- AyP
La questione si riduce molto semplicemente a questo. Se il “regolamento” (e non la legge 400/1988 o la 15/2005) lo permette, allora la legislazione viene elusa. La (non, in questo caso) “valutazione” viene fatta a priori, dunque scavalcando i requisiti della 15/2005. A me che l’archivio “fiscale” venga trattato come, che so, l’archivio “elettorale” sembra una vaccata colossale (almeno un’innocua richiesta delle generalità sarebbe gradita), ma, come dire, legalità, legittimità e buon senso sono tre concetti ben distinti. Ed in Italia spesso non vanno d’accordo.
L’Agenzia delle entrate si è giustificata oggi dicendo che ha applicato la normativa attuale sulla disponibilità delle dichiarazioni dei cittadini presso i comuni, e dice di averle messe in rete solo per facilitarne la consultazione come predisposto dal processo di informatizzazione delle PA.
Forse buone le intenzioni almeno a parole (anche se un governo ormai non i carica non avrebbe dovuto fare niente del genere) ma sbagliati i metodi che non tengono conto delle leggi sopra da me indicate non permettendo nessun controllo nell’accesso ai dati pubblicati.
Rimango del parere che sia stata commessa una grossa infrazione sia pratica che formale.
Ciao.
Il governo il provvedimento, giusto o sbagliato che sia, se non ricordo male l’ha preso quand’era in carica e “fiduciato” (dell’informatizzazione della PA, specie in materia fiscale, si è parlato praticamente sin dal giorno dopo il suo insediamento). Ad ogni buon conto, l’infrazione formale a mio avviso non c’è stata (ma ci sono i giudici apposta per dirimere tali questioni), e francamente credo manco “pratica”. Resta il fatto che un “log in” lo potevano pure mettere.
Volendo rispettare la legge (cosa che non è stata fatta direi) oltre che il login per identificare il cittadino richiedente sarebbe anche dovuto essere presente un modulo di richiesta, e qualcuno che processasse le varie richieste online. Questa sarebbe vera informatizzazione nel rispetto della privacy.
Riporto in parte dal mio blog a http://www.andyphone.com :
L’accessibilità ai documenti amministrativi (tra cui le dichiarazioni dei redditi dei cittadini italiani) è regolata dalla legge 241/90 (modificata poi in parte dalla legge 15/05), all’articolo 25 comma 2 di tale legge si trova indicato che: “La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all’amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente” (dunque si suppone presso l’Agenzia delle Entrate centrale o del comune di interesse), e all’articolo 24 comma 6d è precisato invece che può essere deciso di oppore rifiuto a tale accesso “quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all’amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono” (dunque dubito alquanto che un cittadino possa averne accesso solo perchè vuole farsi gli affari del vicino o del collega), inoltre sempre l’articolo 24 comma 7 precisa che “Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici” (dunque come scrivevo giustamente non si tratta di documenti segreti perchè possono essere richiesti quando necessario).
Mmmmm… ok, mi arrendo. Ammettendo la mia ignoranza… relativa, perché in realtà il passo da te citato l’avevo pure studiato per un esame (ma sono una capra). Mi sa proprio che hai ragione tu.