Posted on Maggio 20, 2008 by areazione
Una sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo condanna l’Italia
Massoneria, non merita sanzioni il magistrato iscritto
(Corte dei diritti dell’uomo 2.8.2001)
Non merita sanzioni disciplinari un magistrato iscritto alla Massoneria. Lo stabilisce la Corte europea dei diritti dell’Uomo di Strasburgo che ha condannato l’Italia al risarcimento di 20 milioni di lire per pregiudizio e 27 milioni per le spese processuali. N.F., magistrato di Monza, era entrato a far parte della loggia massonica Adriano Lemmi di Milano, associata al Grande Oriente di Palazzo Giustiniani, nel 1991. Nell’ottobre ’92, dopo aver letto sui giornali che la Procura di Palmi aveva aperto delle inchieste giudiziarie su alcune logge affiliate al Grande Oriente di Palazzo Giustiniani, chiese di lasciare la massoneria. Due anni dopo, fu sottoposto a sanzioni disciplinari per i suoi legami passati con le logge. Cioè gli fu inviato un monito per aver arrecato danno al prestigio dell’ordinamento giudiziario sulla base di una direttiva del Consiglio superiore della magistratura del 1990 e di un decreto del 1946. Sanzione confermata poi dalla Cassazione alla quale N.F. aveva fatto ricorso. N.F. è stato condannato sulla base di una distinzione tra associazione segreta, vietata ai magistrati, e associazione discreta. Il 22 marzo 1990, il Csm aveva adottato una direttiva che recitava: “la partecipazione dei magistrati ad associazioni con un legame gerarchico e solidale particolarmente forte sancita da voti solenni come quelli richiesti dalle logge massoniche pone problemi delicati di rispetto dei valori della Costituzione italiana”. E ricordava che secondo l’articolo 101 della Costituzione i giudici sono assoggettati solo alla legge. Alla prima direttiva ne era seguita un’altra il 14 luglio 1993, con la quale il Csm afferma l’incompatibilità dell’esercizio delle funzioni di magistrato con l’appartenenza alla massoneria. La Corte di Strasburgo ritiene che la direttiva non fosse sufficientemente chiara, neppure per un uomo di legge come N.F., per poter concludere che l’affiliazione alla massoneria potesse portare a provvedimenti disciplinari nei confronti di un magistrato. La sanzione non è quindi né prevedibile né prevista dalla legge ai sensi dell’art. 11 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. La direttiva del Csm non può essere considerata legge perché il termine “previsto dalla legge” impone che le misure siano fondate sul diritto interno, siano chiare ai cittadini e prevedibili. Un’analoga sentenza stabilisce il significato di “previste per legge” per la Corte di Strasburgo: Rekvenyi c Ungheria [CG] CEDH 1999-III. Per tale motivo, Strasburgo stabilisce che c’è stata violazione dell’art.11 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. La Corte invece è del parere che la divulgazione sulla stampa dell’appartenenza del magistrato alla massoneria non costituisca violazione dell’art. 8 (diritto al rispetto della vita privata). La Corte non ha ritenuto opportuno poi esaminare eventuali violazioni degli articoli 9 (libertà di pensiero, di coscienza, di religione), 10 (libertà di espressione) e 11 (libertà di riunione e di associazione). (05 settembre 2001)
Ma ben sei giudici hanno espresso un’opinione in dissenso
Giudice massone punito, Italia condannata
(Corte europea dei diritti umani 17.2.2004)
L’Italia ha violato l’articolo 11 della Convenzione per i diritti umani (che garantisce libertà di associazione) sottoponendo un magistrato italiano a procedimento disciplinare perché massone. Lo ha deciso la Corte europea dei diritti dell’Uomo di Strasburgo con una sentenza depositata il 17 febbraio 2004 e sulla quale la stessa Corte si è spaccata: ben sei giudici su diciassette hanno votato contro la condanna dell’Italia. Secondo la maggioranza del collegio non era abbastanza chiaro nelle leggi italiane precedenti il 1993 che l’appartenenza alla massoneria fosse sanzionabile con una misura disciplinare, mentre per gli altri giudici, in minoranza, è risultato poco credibile che un operatore del diritto italiano potesse non averlo capito. Sulla decisione ha pesato anche la valutazione del clima creatosi in Italia nei confronti della massoneria dopo lo scandalo della P2.
L’Italia è stata condannata anche al pagamento delle spese.(17 febbraio 2004)
Ed ancora
Occorrono motivi specifici che sono indicati dalla legge
L’appartenenza del giudice ad
un’associazione non basta per ricusarlo
(Cassazione 12641/2002)
L’appartenenza ad un’associazione ostile e ideologicamente contrastante non basta di per se’ a ricusare un giudice, ma occorrono motivi specifici indicati dalla legge come ipotesi di ricusazione. Lo ha stabilito la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione con una ordinanza che ha dichiarato inammissibile l’istanza di ricusazione presentata da un noto avvocato contro un componente di un Collegio Democratico appartenente all’Associazione “Magistratura Democratica”. Ad avviso della Suprema Corte tale “appartenenza” non può configurare, da sola, un’ipotesi di “inimicizia grave”, in quanto “quella può rendere concreto anche un semplice sospetto di imparzialità del giudice soltanto allorché sia ricollegabile a specifici fatti – i quali debbono essere attribuibili direttamente al giudice ricusato – che l’abbiano resa manifesta”. (10 ottobre 2002)
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